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C’e’ tempo fino al 1° febbraio per effettuare la denuncia di variazione dei redditi dei terreni.
Ai fini Irpef, i terreni che sono o devono essere iscritti in catasto producono reddito fondiario e sono dotati di apposita rendita. Se non vi e’ corrispondenza tra coltura praticata sul terreno e coltura risultante dal catasto, e’ necessario comunicare la variazione intervenuta.
Le variazioni possono essere in aumento quando si sostituisce una coltura risultante dal catasto con una di maggior reddito; in diminuzione quando si introduce una coltura di minor reddito o nel caso in cui si abbia una diminuzione della capacita’ produttiva del terreno per cause di forza maggiore.
I termini per la presentazione delle denunce di variazione differiscono ed esplicano effetti diversi a seconda che si tratti di variazioni in aumento o in diminuzione.
In caso di variazione in aumento, la denuncia deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi e hanno effetto da tale anno.
Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti che hanno portato alla diminuzione del reddito, se la denuncia e’ stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Di contro, se la denuncia e’ stata presentata dopo, le variazioni hanno effetto dall’anno in cui e’ stata presentata la denuncia. La denuncia va presentata all’Ufficio del Territorio competente.
Per il 2010, le scadenze sono prorogate al 1° febbraio in quanto il 31 gennaio cade di domenica.
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