Agevolazioni per la prima casa: ripensamento immune da sanzioni

pubblicato il 8 nov 2011 in tasse e imposte
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Nessuna penalizzazione se la rinuncia dipende dall’impossibilità a trasferire la residenza nel comune in cui è situato l’immobile nei 18 mesi successivi all’acquisto.

Le disposizioni in materia di agevolazione “prima casa”, di cui al Dpr 131/1986 (Tur), non prevedono la possibilità di rinunciare volontariamente al beneficio. L’agevolazione, infatti, consegue alla dichiarazione del soggetto, resa nell’atto notarile, con cui fa presente di possedere tutti i requisiti prescritti dalla nota II- bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, tra i quali il non possesso di un’altra casa di abitazione, la novità della fruizione dell’agevolazione e la residenza nel comune in cui è situato l’immobile.
E’ possibile, invece, revocare a determinate condizioni la dichiarazione resa nell’atto notarile dal contribuente con cui lo stesso si obbliga a trasferire la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto, in quanto tale dichiarazione non riguarda la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici.

Questa è la conclusione cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 105/E del 31 ottobre.
 
Il documento di prassi nasce dalla risposta all’istanza di interpello presentata da un contribuente che, consapevole di non poter adempiere all’obbligo di trasferimento, ha chiesto di poter rinunciare, per motivi personali, all’agevolazione “prima casa”, versando la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, senza l’applicazione di sanzioni.
 
Il dubbio sulla possibilità di rinunciare ai benefici, oltre che risultare dalla mancanza di una norma che lo preveda espressamente, si desume dalla giurisprudenza della Cassazione.
In particolare, con la pronuncia 8784/2000, la Corte suprema ha chiarito che “non è possibile conseguire l’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, … previa rinunzia ad un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina …”. La dichiarazione di voler fruire del beneficio “non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”.
 
Con la risoluzione odierna, l’Agenzia ha inteso attribuire rilevanza alla “volontà” del contribuente, intesa come comportamento da porre in essere successivamente alla stipula dell’atto, solo nell’ipotesi in cui la dichiarazione resa in atto dal contribuente non si riferisca alla sussistenza delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione “prima casa”, ma attenga esclusivamente all’obbligo di trasferire la residenza nei 18 mesi dalla data dell’atto.
Concretamente, affinché venga riconosciuta la possibilità di revocare la dichiarazione d’intenti relativa al trasferimento di residenza, bisognerà distinguere se sia decorso il termine di 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza oppure se il contribuente sia ancora nei termini per procedere al trasferimento della stessa.
Si cristallizza, di fatto, la decadenza dall’agevolazione, solo qualora, decorsi i 18 mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza.
 
Nel caso in cui, invece, sia ancora pendente il termine per il trasferimento della residenza e l’acquirente non possa trasferire la residenza (anche per motivi personali), può revocare la dichiarazione d’intenti formulata precedentemente nell’atto di acquisto, trovandosi ancora nei termini per adempiere agli impegni assunti. A tal fine, dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio territoriale presso il quale è stato registrato l’atto, chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
L’ufficio, preso atto della richiesta del contribuente, notificherà avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, oltre che gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita.
In tal modo, al contribuente non verrà applicata la sanzione pari al 30%, non configurandosi alcuna decadenza.
 
Diversamente, se nella condotta del contribuente si configureranno i presupposti di decadenza dall’agevolazione, e quindi siano decorsi i 18 mesi per il trasferimento della residenza, lo stesso contribuente potrà, ricorrendone i presupposti, fruire dell’istituto del ravvedimento operoso. La riduzione della sanzione ricorrerà dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione.
Tale principio trova applicazione sia con riferimento agli atti di compravendita soggetti all’imposta di registro che per gli atti soggetti a Iva.

Raffaella Carnevale

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3 Commenti
  1. pasquale50 - inserito il 24 novembre 2011 alle ore 19:11

    1)Nel 2007 ho acquistato una prima casa al 4% nel 2009 ne ha acquistata una seconda al 10% in altro comune ma nella stessa provincia, ora vorrei vendere la prima ma sono passati solo QUATTRO anni posso farlo senza dover pagare la differenza del 6% avendone già comprato una seconda entro i CINQUE anni?
    Grazie per la cortese attenzione.
    2)avendo usufruito delle agevolazioni fiscali come PRIMA casa ed essendomi trasferito nel comune dove risiede l’alloggio: Dopo quanto tempo posso spostarmi e risiedere in altro comune senza incorrere in SANZIONI? Grazie ancora!

  2. pasquale50 - inserito il 24 novembre 2011 alle ore 19:12

    Nel 2007 ho acquistato una prima casa al 4% nel 2009 ne ha acquistata una seconda al 10% in altro comune ma nella stessa provincia, ora vorrei vendere la prima ma sono passati solo QUATTRO anni posso farlo senza dover pagare la differenza del 6% avendone già comprato una seconda entro i CINQUE anni?
    Grazie per la cortese attenzione.
    2)avendo usufruito delle agevolazioni fiscali come PRIMA casa ed essendomi trasferito nel comune dove risiede l’alloggio: Dopo quanto tempo posso spostarmi e risiedere in altro comune senza incorrere in SANZIONI? Grazie ancora!

  3. rosario - inserito il 15 gennaio 2012 alle ore 17:16

    Salve, vorrei avere alcuni chiarimenti sulla mia situazione testamentaria dopo la morte di mio padre avvenuta circa cinque anni fa pubblico il primo testamento olografo dove c’è scritto che io sono erede universale di tutti i suoi beni (preciso che l’unico bene è l’immobile dove hanno vissuto i miei genitori) e che la legittima spettante agli altri fratelli devo corrisponderla in denaro, lo stesso vale anche per mia madre deceduta due mesi fa, solo che il testamento non l’ho ancora pubblicato perché è mia intenzione trovare un accordo con gli altri eredi e fare la pubblicazione e l’atto di vendita in una sola volta (come prima casa). Visto che l’accordo per il momento non si è trovato ora mi trovo nella seguente situazione, premetto che ho accudito per 15 anni i miei genitori avendo la residenza fino al 2007 nella stessa abitazione dei miei genitori, dopo di ché mio marito ha acquistato in cooperativa con le agevolazione prima casa, un appartamento in un altro comune spostando la residenza familiare ma continuando a domiciliare nella casa dei miei genitori. Gentilmente vorrei sapere se mi sposto nella casa di mio marito ( dove faccio residenza attualmente) le spese condominiali, ristrutturazione immobile, tarsu, ici, e altro sono tutte a carico mio o vanno divise con tutti gli eredi in quanto
    i miei fratelli dicono che io essendo erede universale, non devono pagare nessuna spesa ma riscuotere la somma in denaro dalla sottoscritta.
    Se trovo l’accordo con gli altri eredi conviene fare prima la successione e poi la rinuncia dei beni da parte degli eredi ? Dopo la rinuncia potranno impugnare il testamento?
    Premetto che la sottoscritta è in regime di separazione dei beni
    Nell’attesa di un Vostro chiarimento invio distinti saluti

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